STATUTO dell’Associazione nazionale per la tutela dell’ambiente e della vita rurali (24/01/2024)

Art. 1 – Finalità.

È costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice civile e del d.lgs. 117/2017 un’associazione apartitica e senza fine di lucro denominata Associazione nazionale per la tutela dell’ambiente e della vita rurali. Essa si proponetutelare con ogni mezzo legittimo i diritti e gli interessi di singoli cittadini, aziende, comunità locali e gruppi specifici, che subiscono da parte di autorità e istituzioni, soggetti privati iniziative tendenti a restringere gli ambiti di espressione della vita rurale, la libertà di esercizio delle attività tradizionali e a compromettere e snaturale l’ambiente rurale (cementificazione, gentrificazione, re-wilding). Per “ambiente rurale”si intende il paesaggio quale influenzato storicamente dall’operato dell’uomo all’interno degli ecosistemi in opposizione al concetto mitico e distorto di ambiente naturale “incontaminato” (che presuppone l’impossibile separazione degli effetti dell’interazione con le attività umane), le componenti biotiche (faunistiche, vegetali) e abiotiche, i manufatti legati alle attività agrosilvopastorali e all’insediamento rurale (edifici, vie di comunicazione). Per “vita rurale” si intende una configurazione vitale delle condizioni insediative, culturali, sociali e produttive che caratterizzano la ruralità ovvero le attività tradizionali di coltivazione, allevamento, pastoralismo, utilizzazione boschiva, venatorie, piscatorie, di raccolta vegetale e venatoria, ricreative, culturali, sociali e il patrimonio immateriale di tradizioni, valori, rappresentazioni, espressioni artistiche, artigianali, istituzioni sociali.

Art. 2 – L’associazione è senza fini di lucro, osserva il principio della democrazia interna, svolge la propria attività a fini di utilità sociale generale promuovendo i principi del volontariato e della partecipazione, sviluppando al proprio interno lo spirito di collaborazione e di condivisione;

Art. 3 – Sede – La sede legale è stabilita in Via Lena Perpenti n. 8/10 in Chiavenna (So). Sedi operative possono essere stabilite nelle regioni dove sono stati costituiti dei Comitati regionali e ove necessario per l’espletamento delle attività sociali;

Art. 4 – Attività. L’associazione, nel perseguire le finalità sociali, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi del c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017)

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
    1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. $3, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ;
    1.  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
    1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
    1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, l’associazione si propone di

  • favorire il confronto e la collaborazione tra tutti gli attori e i fruitori del mondo rurale: coltivatori, allevatori, pastori in condizione professionale o “amatoriale”, operatori boschivi, cacciatori, pescatori, raccoglitori di tartufi, funghi, piccoli frutti, lumache, erbe officinali e commestibili, piccoli operatori turistici e commerciali, residenti permanenti e temporanei in ambiti rurali e suburbani, fruitori a vario titolo (sportivo, ricreativo, turistico, culturale, gastronomico) dello spazio rurale;
  • diffondere la conoscenza dell’importanza a fini ambientali e sociali del presidio umano dei territori di montagna e delle aree interne e del mantenimento delle attività e della vita rurale negli ambiti suburbani;
  • diffondere una cultura ambientale non ideologica che tenga conto della coevoluzione storica tra società e culture umane ed elementi dell’ambiente naturale; la conoscenza della storia del rapporto ineguale tra società urbana e società rurale come radice dei pregiudizi e delle politiche che oggi danneggiano la realtà rurale;
  • diffondere il valore del patrimonio rurale costitutivo di saperi, elementi materiali, biodiversità, paesaggi;
  • rappresentare gli interessi rurali presso le istituzioni pubbliche a livello territoriale, regionale, nazionale, comunitario anche ai fini dell’adozione, nell’ambito delle strutture politiche e amministrative  di una effettiva politica rurale che fornisca riferimento all’azione legislativa e amministrativa e ne prevenga gli impatti negativi sulla realtà rurale;
  • promuovere: la formazione strutture consultive legittimate ad esprimere gli interessi degli attori rurali nei confronti delle istituzioni;
  • promuovere la mobilitazione degli attori del mondo rurale attraverso le forme della e ogni altra azione utile ad affermare gli interessi rurali;
  • promuovere la difesa degli usi civici e la valorizzazione dei patrimoni pubblici agrosilvopastorali a vantaggio delle categorie rurali locali segnalando e contrastando ogni forma di speculazione;
  • promuovere le iniziative di rivitalizzazione dei piccoli centri mediante gli strumenti dell’esenzione fiscale, della semplificazione burocratica, dell’alleggerimento degli adempimenti, della pluriattività, dell’equiparazione di piccole attività di servizio e commercio nei centri di minori dimensioni (in assenza di dipendenti) a quelle svolte nell’ambito della famiglia ai fini fiscali, igienico-sanitari, delle norme edilizie;
  • promuovere il riconoscimento dell’utilità sociale e ambientale delle attività di coltivazione e allevamento su piccola scala e amatoriali e rimuovere le discriminazioni a loro danno nell’accesso ad alcuni contributi e ristori (danni da fauna selvatica);
  • tutelare: la sicurezza dei residenti e dei frequentatori degli spazi agrosilvopastorali a fronte della proliferazione incontrollata della fauna selvatica e, in particolare, dei grandi predatori;
  • tutelare il paesaggio e l’ambiente rurale da iniziative speculative, dalle arbitrarie destinazioni ad usi incongrui di superfici e strutture finalizzate alle attività agrosilvopastorali, dalle iniziative effimere e dispendiose intraprese sull’onda della suggestione di mode transitorie;
  • tutelare il patrimonio dell’edilizia storica rurale mediante l’adozione di provvedimenti legislativi, la concessione di contributi, l’esenzione dalla tassazione sugli immobili contrastando al tempo stesso la gentrificazione di borghi e nuclei rurali;
  • tutelare gli interessi economici e giuridici di gruppi e singoli cittadini mediante gli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale, e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di eliminare abusi, atti vessatori e discriminatori, speculazioni ed ogni altro atto e comportamento lesivo degli interessi rurali, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi rurali;
  • favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso occasioni di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all’interno che all’esterno dell’associazione e il coinvolgimento degli associati nell’elaborazione e nell’attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva degli interessi rurali;
  • istituire osservatori per rilevare le conseguenze delle politiche che minacciano l’ambiente e la vita rurali: mancato controllo della fauna selvatica, rewilding, burocratizzazione, imposizioni vincolistiche nell’ambito della gestione delle aree protette;
  • istituire premi e borse di studio;
  • fornire: servizi di consulenza generale su aspetti legati alla lesione di diritti individuali e collettivi nonché indicazioni utili alla intrapresa di azioni legali e amministrative;
  • alleviare situazioni di disagio e fragilità al fine di superare difficoltà temporanee riguardanti gruppi, singoli cittadini, aziende (raccolte fondi per finalità specifiche, reperimento di mano d’opera sostitutiva, servizi di consulenza);
  • sviluppare attività educative, divulgative didattiche rivolte alle scuole, ai giovani, agli adulti, alle comunità;
  • operare la diffusione di notizie di attualità inerenti alle problematiche della vita rurale, inoltrare comunicati stampa e per tutelare in ambito mediatico gli interessi rurali mediante richieste di rettifica
  • realizzare eventi pubblici a carattere informativo, culturale, ricreativo, prodotti editoriali e iniziative di comunicazione;
  • stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di ispirazione rurale operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee per sviluppare un adeguato movimento rurale;

Art. 5 – Soci. Per aderire all’Associazione occorre presentata domanda al Consiglio esecutivo o ai Comitati regionali laddove costituiti, condividere le finalità dell’Associazione, impegnarsi al versamento della quota sociale annuale e al rispetto dello Statuto. Ai soci è richiesto di partecipare – in relazione alle proprie possibilità – alle attività e iniziative intraprese dall’Associazione. Le attività interesse generale di cui all’Art. 4 sono svolte in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato degli  associati salvo ricorrere, nei limiti previsti dalla legge, alle prestazioni di professionisti e dipendenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati e ricorrendo;

Art. 6 – Soci e quote sociali. I soci hanno gli stessi diritti. Sono soci benemeriti coloro che versano una quota significativamente maggiore alla quota ordinaria. Le quote sono fissate ogni anno dal Consiglio nazionale. Al Comitato regionale, laddove costituito, spetta il 50% delle quote sociali;

Art. 7 – Perdita di qualifica dei soci. I soci decadono per dimissioni, morte, morosità per oltre un anno dalla data di rinnovo o per espulsione motivata per iscritto del Consiglio nazionale in caso di grave violazione dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per comportamenti palesemente contrari alle finalità e all’immagine dell’Associazione. Il socio può ricorrere contro il provvedimento di espulsione appellandosi al Collegio dei Probiviri;

Art. 8 – Organizzazione. L’Associazione è composta dai seguenti organi: Presidente, Vice-Presidenti, Segretario, Tesoriere, Consiglio nazionale, Consiglio esecutivo, Comitati regionali; Collegio dei probiviri;

Art. 9 – Comitati regionali. Fanno parte dei comitati regionali tutti i soci residenti in una determinata regione. Il Comitato regionale ha come organi il Presidente del comitato, il Consiglio direttivo del comitato, l’Assemblea dei soci che elegge il consiglio direttivo e il presidente. L’attività dei Comitati è definita da un apposito regolamento da redigere a cura del Consiglio nazionale;

Art. 10 – Assemblea nazionale. Elegge il Presidente, il Consiglio nazionale. Il collegio dei probiviri. Si riunisce almeno una volta l’anno entro il primo semestre. Approva i bilanci, i resoconti e i programmi annuali di attività. Delibera sull’adesione dell’associazione ad altri organismi e su convenzioni con enti. E’ presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Deve essere convocata mediante avviso da recapitare per posta elettronica almeno quindici giorni prima della data prevista. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno. Ciascun socio in assembla non può ricevere più di due deleghe;

Art. 11 – Presidente. Resta in carica tre anni. Rappresenta legalmente l’Associazione. In caso di impedimento è sostituito dal vice-presidente. Convoca i consigli direttivi e l’Assemblea. L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Consigliere anziano. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

Art. 12 – Vice-presidenti. Sono eletti dall’assemblea e durano in carica tre anni. Sostituiscono il presidente su sua delega o in caso di necessità;

Art. 13 – Consiglio nazionale. Predispone le relazioni annuali da sottoporre all’Assemblea, stabilisce le quote sociali. È composto per metà dai Presidenti dei comitati regionali e per metà eletto dall’Assemblea nazionale.  .Si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta ritenuto opportuno dal presidente o dalla maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Può istituire gruppi di lavoro e commissioni su temi specifici, redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo e predispone i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;

Art. 14 – Consiglio esecutivo. È costituito dal presidente, dai vice-presidenti e dal segretario coadiuva il presidente nella gestione ordinaria dell’associazione;

Art. 15 – Segretario. Nell’ambito del Consiglio nazionale è nominato un Segretario. Redige i verbali e le convocazioni   del Consiglio direttivo e dell’Assemblea su impulso del Presidente, cura le comunicazioni con i soci e i libri sociali. Il Segretario partecipa al consiglio esecutivo;

Art. 16 – Il Tesoriere cura la contabilità dell’associazione e predispone il bilancio;

Art. 17 – L’associazione nello spirito di partecipazione e volontariato coinvolge tutti i soci disponibili a prestare con continuità la propria opera volontaria nell’ambito di tutte le fasi di progettazione, organizzazione, attuazione di eventi, iniziative, attività, istituendo commissioni di lavoro e organizzative finalizzate alla predisposizione di eventi e attività;

Art. 18 – Comitato scientifico. È istituito per supportare le attività degli organi direttivi dell’associazione un Comitato Scientifico cui partecipano membri soci ed esperti esterni sulla base di specifiche competenze e di una delibera del Consiglio direttivo. La partecipazione è gratuita;

Art. 19 – Patrimonio. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti pubblici e privati, da    lasciti e donazioni;

Art. 20 – Modifiche dello Statuto e scioglimento. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio nazionale o almeno da un decimo degli aderenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa;

Art. 21 – Gratuità delle cariche. Tutte le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite salvo il riconoscimento delle  spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione e sulla base di delibere di spesa del Consiglio direttivo;

Art.22 – Divieti. È fatto divieto di distribuzione degli utili, di avanzi, fondi, riserve o capitale;

Art. 23 – Rinvio a leggi. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.