(25/05/2024) Alcune recenti sentenze della Cassazione, relative sia a incidenti stradali provocati da animali selvatici che ad aggressioni a persone da parte di grandi predatori, fanno il punto su un problema sociale scottante. La responsabilità delle regioni viene confermata e, sulla base dell’art. 2052 del codice civile, viene attribuito alla regione stessa l’onere di provare che i fatti che hanno portato ai danni non fossero prevedibili e che tutto quello che era ragionevolmente possibile mettere in atto per prevenire sia stato effettivamente messo in atto. Sono passati i tempi nei quali era sufficiente un cartello “attenzione agli animali selvatici” per sollevare le responsabilità della regione e di enti delegati. Ora si considera non solo la presenza di barriere, sensori ecc. ma anche l’efficacia dei piani di controllo dell’eccessiva abbondanza della fauna.

Il vero spartiacque in materia di inquadramento giuridico della responsabilità dei danni da fauna selvatica è costituito dalla sentenza della Cassazione del 2020 (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 10/01/2020) 20/04/2020, n. 7969).
Essa ha stabilito che la responsabilità civile per i danni causati dalla fauna selvatica deve ricadere sull’ente cui è attribuito dalla legge il dovere di tutelare gli animali e, al contempo, prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione. Se fino ad oggi questa materia era stata sempre regolamentata dall’art. 2043 del c.c., d’ora in avanti è l’art. 2052 a cui fare riferimento. La differenza è sostanziale. L’art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito) recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Ma è a carico del danneggiato dimostrare che il danneggiante ha cagionato il danno mediante il suo comportamento. E’ palese la difficoltà per il cittadino che ha distrutto la macchina in una collisione con un selvatico o che è finito all’ospedale o o al cimitero a causa di una collisione o di un’aggressione possa dimostrare che la colpa è della regione/provincia autonoma. Con l’applicazione dell’art. 2052 cambia tutto. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La sentenza 7969 del 2020 ha chiarito che responsabilità per i danni provocati dalla fauna selvatica discende dalla proprietà dell’animale stesso. La dimostrazione della sussistenza del “caso fortuito” è a carico del danneggiante (il proprietario dell’animale). E non è possibile ricorrere al caso fortuito quando non siano state messe in atto tutte le ragionevoli misure di prevenzione atte a impedire il danno. A conferma della sentenza 7969/2020 sono state emesse altre sentenze (senza pretesa di esaustività): 12113/2020, 13848/2020, 16414/2021, 22271/2021, 19332/2023, 12159/2023, 12714/2024.

Il principio smascherato della “libertà naturale”
Un punto importante delle ordinanze della Cassazione riguarda il superato principio della “libertà naturale” superato da quello della responsabilità delle regioni per la protezione della fauna che – come contrappeso – comporta quella di tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione dei danni economici. Il principio della “libertà naturale” della fauna selvatica che, in passato, consentiva alle regioni di non rimborsare i danni, è superato dal fatto che specie di fauna potenzialmente pericolose e tali da provocare gravi danni sono state immesse o, in ogni caso, sono state lasciate proliferare (vedi il sistema delle aree protette) al di là della portanza naturale e sociale dei territori sotto la spinta di un iper protezionismo. Si configura pertanto una mala gestio della fauna che inchioda il proprietario (lo stato che ha demandato alle regioni la gestione della fauna) a risarcire i danni. Di fronte all’istituzionalizzazione di centri di cura e recupero della fauna selvatica, alle operazioni di salvataggio che impegnano organi dello stato in operazioni assurde di esemplari di fauna in difficoltà, spesso compromessi e senza prospettive di recupero, di fronte alle operazioni di cattura, radiocollaraggio, controllo con il fototrappolaggio, raccolta di campioni per analisi genetiche, il principio della “libertà naturale” si è sbriciolato. Ma se l’animale selvatico è protetto, curato, monitorato potremmo anche dire che è custodito e la responsabilità delle regioni per i danni che produce è ben difficilmente eludibile.
Il caso degli orsi trentini
I nuovi orientamenti della Cassazione hanno trovato applicazione anche nelle drammatiche e spinose vicende causate dalla reintroduzione artificiale dell’orso bruno in Trentino con il famigerato progetto Life Ursus. Daniele Maturi fu la prima vittima delle aggressioni (gravi) degli orsi (fu attaccato da Daniza).
La sua vicenda risale al 2014 ma gli strascichi giudiziari sono recenti. L’ordinanza 34581/2023 ha ribaltato la sentenza di secondo grado che accoglieva le argomentazioni della provincia. Queste facevano riferimento all’impossibilità di controllo della fauna selvatica e al fatto che l’evento rappresentasse un evento fortuito e imprevedibile. Per di più la Provincia sosteneva che non vi erano più stati attacchi da 150 anni (per forza, gli orsi si erano gradualmente estinti), che l’esemplare responsabile dell’attacco non risultasse pericoloso, e che non ci fosse motivo di ritenere che la frequentazione dei boschi trentini potesse risultare pericolosa e richiedesse misure di precauzione. Nel ricorso in Cassazione, il Maturi faceva esplicito ricorso alla storica sentenza 7969/2020. E questo è stato il punto decisivo accolto dalla Cassazione che ribadiva che competeva alla Provincia autonoma fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

La Provincia di Trento, nel caso della grave aggressione dell’orsa Kj2, luglio 2017, ai danni di Angelo Metlicovez, che aveva riportato numerose ferite e un’invalidità del 15% al braccio, ha risarcito il pensionato (peraltro in misura inferiore a quanto da lui richiesto e insufficiente a coprire le spese legali e per la riabilitazione). Nonostante il Tribunale di primo grado la avesse ritenuta “non colpevole in quanto aveva adottato tutti i provvedimenti idonei, se non a impedire, almeno a evitare la possibilità di aggressione da parte dell’orso”. L’accordo, teso a non far progredire il ricorso (vi erano state già alcune udienze), è evidentemente frutto della consapevolezza dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. E gli altri aggrediti? Vladimir Molinari che, sempre nel 2017, subì – sempre a causa di KJ2 un’invalidità più grave al braccio è stato tacitato con un posto di usciere alla Provincia. Del carabiniere Balasso, vittima di una gravissima aggressione alle spalle da parte di un orso maschio, ad Andalo nel 2020, non si è saputo nulla. Presumibile che i superiori l’abbiano dissuaso da qualsiasi azione di rivalsa sulla Provincia di Trento. Evidentemente mal consigliati Fabio e Christian Missironi (aggrediti dall’orsa JJ4 che poi uccise Andrea Papi nel 2023) che, scoraggiati dall’esito delle cause intentate da Metlicovez e da Maturi contro la provincia (nor era ancora stata emessa l’ordinanza della Cassazione favorevole a Maturi) accettarono l’indennizzo messo a disposizione dalla Provincia attraverso la copertura assicurativa. Non sappiano nulla di cause intentate da Alessandro Cicolini che all’inizio di marzo del 2023 era stato aggredito dall’orso Mj5. Forse il fatto di essere fratello del sindaco ha “inibito” azioni contro la Provincia. Paradossalmente solo il primo degli aggrediti ha ottenuto soddisfazione. Se gli altri fossero andati a fondo la sentenza sarebbe stata ancora più scontata dal momento che, dopo una serie di aggressioni, la pericolosità degli orsi è stata provata e così l’incapacità della Provincia di prevenirle.

Responsabilità palesi della Provincia per le aggressioni
Per capire sino a che punto la Provincia porta la responsabilità delle aggressioni basti dire che i cartelli, utili a segnalare il pericolo della presenza degli orsi come quello qui sopra sono stati collocati per iniziativa di anonimi cittadini. I cartelli affissi dalla Provincia, quelli “legali”, ma inefficaci, contengono le “norme di buon comportamento” e lasciano credere all’incauto escursionista che seguendole non si corrono rischi. Quindi ingannevoli. Quindi tali, insieme a molti altri elementi di minimizzazione del pericolo, da far meritare alla Provincia il risarcimento dei danni per la morte di Andrea Papi (a prescindere dalle responsabilità in sede penale). L’orsa che ha ucciso il ragazzo era stata già protagonista, come già visto, delle aggressioni al Misseroni, ma anche di un attacco a un biker (che si è difeso usando il telaio della bici come arma) e a due forestali (senza contatto fisico in quest’ultimo caso). L’orsa assassina, fin quando monitorata con il radiocollare (poi le batterie si sono scaricate e non si è mai capito perché non è stata catturata per sostituirle), si muoveva entro un home range piuttosto ristretto. Non sarebbe stato impossibile regolamentare gli accessi all’area e affiggere cartelli con funzione di deterrenza “entri a tuo rischio è pericolo”. Per non creare allarmismo, ovvero per non compromettere l’attività turistica ciò non è stato fatto. Ma è costato la vita a un ragazzo in un quadro di responsabilità che va oltre il semplice comportamento colposo. Va anche detto che ,da qualche anno, sono disponibili radiocollari dotati di dispositivi che consentono di conoscere in tempo reale la posizione dell’animale che li porta e che avrebbero potuto prevenire la tragedia. Ma la Provincia non ha ritenuto opportuno adottarli .
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