di Giancarlo Bosio (veterinario, segretario di Tutela Rurale)

Un adeguamento normativo che penalizza agricoltori, allevatori e detentori amatoriali di animali. Un adeguamento formalmente corretto ma socialmente iniquo che estende gli obblighi anche a soggetti che non ne sarebbero soggetti, frutto di rigidità burocratica e di una logica punitiva che conferma la volontà di espulsione dei piccoli allevamenti
Premessa e contesto normativo
Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022 ed entrato in vigore il 27 settembre 2022, reca «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di sistemi di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali».
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 64 del Regolamento (UE) 2016/429, noto come Animal Health Law, che mira a garantire la tracciabilità degli animali e la prevenzione delle malattie trasmissibili.
In particolare, il decreto disciplina:
- la registrazione e identificazione di operatori e stabilimenti (artt. 3-6);
- l’identificazione individuale o collettiva degli animali (artt. 7-9);
- le modalità di registrazione degli eventi sanitari e di movimentazione (artt. 10-13);
- le sanzioni amministrative in caso di inadempimento (artt. 14-21).

Finalità dichiarate e ratio comunitaria
Secondo la Relazione illustrativa del Ministero della Salute, il decreto intende:
“rafforzare la capacità di prevenzione, controllo e gestione delle malattie animali, garantendo la tracciabilità degli animali e dei loro movimenti, nel rispetto del principio ‘One Health’”.
L’obiettivo, in sé condivisibile, è quello di armonizzare il sistema nazionale alle regole europee per migliorare la biosicurezza e la trasparenza dei dati sanitari.
Tuttavia, nella trasposizione italiana, tali finalità sono state perseguite in modo eccessivamente rigido e burocratico, con un impatto sproporzionato su segmenti produttivi che non rappresentano un rischio sanitario significativo.
Criticità strutturali e interpretative
a) Mancata proporzionalità degli obblighi
Il decreto non distingue in modo sostanziale tra:
- operatori economici professionali (allevamenti intensivi, grandi imprese agricole);
- allevatori familiari, amatoriali e detentori non commerciali di animali.
L’art. 3, comma 1, definisce “operatore” chiunque detenga animali, anche in assenza di attività economica.
Ne consegue che un privato cittadino con due cani da riproduzione o poche capre da compagnia è tenuto a rispettare gli stessi obblighi di registrazione e comunicazione previsti per un allevamento industriale.
Ciò contrasta con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/429, che prevede un’applicazione “commisurata alla natura e alle dimensioni dell’attività e al rischio sanitario”.
b) Eccesso di oneri burocratici e digitali
Il sistema telematico nazionale (Banca Dati Nazionale – BDN) richiede procedure complesse di accesso e registrazione, spesso fuori dalla portata di piccoli allevatori, anziani o operatori rurali non informatizzati.
Le tempistiche imposte per la registrazione di eventi (nascite, spostamenti, cessioni, decessi) sono rigide e penalizzanti, con sanzioni da 500 a 3.000 euro per ritardi o errori formali (artt. 16-19 D.Lgs. 134/2022).
Tali importi risultano economicamente insostenibili per micro-allevamenti e attività non a fini di lucro.
c) Rischio di desertificazione rurale e perdita di biodiversità
Il decreto incide pesantemente sulle micro realtà zootecniche familiari, che rappresentano una componente storica e culturale delle aree interne italiane.
Molti allevatori amatoriali e custodi di razze autoctone minori (ovicaprini, suini locali, avicoli ornamentali) stanno rinunciando alle attività per l’impossibilità di sostenere gli oneri burocratici.
Questo comporta:
- riduzione della biodiversità agricola (contrasto con la L. 194/2015 sulla tutela delle risorse genetiche locali);
- spopolamento delle campagne e perdita di presidi sociali e ambientali;
- incremento delle importazioni animali, in controtendenza con gli obiettivi europei di sostenibilità (Farm to Fork).
d) Impatto economico e sociale
Le nuove procedure implicano costi aggiuntivi per:
- consulenze veterinarie e burocratiche;
- registrazioni digitali e aggiornamento costante della BDN;
- sanzioni e oneri di conformità.
Secondo stime delle associazioni agricole (es. CIA, Confagricoltura, ENCI), il costo medio annuo per l’adeguamento può superare i 1.000 euro per piccolo allevamento, cifra insostenibile in assenza di redditività commerciale.
Ciò si traduce in un effetto espulsivo dal settore legale, con rischio di proliferazione di attività informali o clandestine, vanificando proprio la finalità di tracciabilità perseguita dal decreto.

Profili di legittimità e opportunità
Pur conforme al Regolamento UE, il D.Lgs. 134/2022 appare criticabile per:
- eccesso di delega, laddove estende gli obblighi a soggetti non contemplati espressamente dalla legge di delegazione (L. 53/2021);
- disparità di trattamento tra operatori in relazione alla scala produttiva (art. 3 Cost.);
- violazione del principio di proporzionalità amministrativa (art. 1, L. 241/1990);
- insufficiente valutazione di impatto socio-economico, richiesta dalle linee guida di buona regolazione.
Proposte di revisione e correttivi
Per ristabilire un equilibrio tra esigenze sanitarie e sostenibilità economica, si propone di:
- Introdurre una soglia di esenzione o regime semplificato per attività sotto un certo numero di capi o in assenza di fini di lucro.
- Riconoscere formalmente la figura dell’allevatore amatoriale, già presente in altri ordinamenti europei.
- Ridurre e graduare le sanzioni in funzione della gravità e dell’intenzionalità della violazione.
- Semplificare le procedure informatiche e prevedere assistenza gratuita per operatori non digitalizzati.
- Valorizzare le razze autoctone e le micro produzioni come patrimonio ambientale e culturale, non come rischio sanitario.
Conclusioni
Il D.Lgs. 134/2022 rappresenta un adeguamento formalmente corretto ma socialmente iniquo.
L’assenza di proporzionalità, la rigidità burocratica e la logica punitiva rischiano di compromettere un settore vitale del mondo rurale italiano, fondato su passione, tradizione e custodia del territorio.
È necessario che il Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Agricoltura e le Regioni, promuova una revisione del decreto che riporti la normativa entro confini di ragionevolezza e sostenibilità, in coerenza con i principi europei e costituzionali.
Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
- Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per l’attuazione di normative europee).
- D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1 (principi di proporzionalità e buona amministrazione).
- Legge 1 dicembre 2015, n. 194 (tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 41, 44.

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